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| Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) |
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NOVITA' 2010
SOGGETTI TENUTI A PAGARE L'I.C.I. Sono soggetti all’I.C.I. i proprietari di immobili, ovvero i titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, nonché il locatario finanziario e il concessionario di aree demaniali, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno solare di proprietà o titolarità dei diritti suddetti. Il mese è computato per intero se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE Come previsto dal D.L. n° 93 del 27/05/2008, come convertito con Legge n° 126 del 24/07/2008 e dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'ICI, rimane esclusa dall'Imposta l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale non di lusso, intendendosi per tale quella accatastata o accatastabile in categoria A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici). Per abitazione principale si intende:
- L'abitazione di
residenza anagrafica del soggetto passivo ICI; - Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari;
- L’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto
da soggetti che abbiano compiuto i
sessantacinque anni di età o da soggetti disabili riconosciuti dalla
competente autorità sanitaria, che trasferiscono la residenza dall'unità
immobiliare presente sul territorio del Comune in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità
immobiliare non risulti locata; Rientra nell'esclusione dall'imposta anche l'eventuale pertinenza (garage, posto auto, soffitta, cantina), classificata o classificabile in categoria C2 – C6 – C7, che risulti ubicata nello stesso o diverso complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale come sopra intesa, purché sia esclusivamente asservita alla predetta abitazione. In presenza di più pertinenze asservite alla medesima abitazione l'esclusione si applica comunque su una sola pertinenza, gli altri immobili sono assoggettati all’aliquota ordinaria.
COME SI CALCOLA L'IMPORTO DA PAGARE
L’imposta annua si
calcola applicando l’aliquota, al valore degli immobili così calcolato:
ALIQUOTE E DETRAZIONI Le aliquote I.C.I. per l’anno 2010 sono state determinate dall’Amministrazione comunale come segue: A) aliquota ridotta del 5,8 per mille: Per l'abitazione principale e la relativa pertinenza non esclusa dall'imposta ai sensi del D.L. n° 93 del 27/05/2008, come convertito con Legge n° 126 del 24/07/2008 e dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'ICI. (vedi la voce “esenzione abitazione principale”). Per i cittadini italiani residenti all’estero si considera direttamente adibito ad abitazione principale l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locato. Queste unità immobiliari non rientrano nell'esenzione disposta per l'abitazione principale. Per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo non esclusa dall'imposta, viene riconosciute su base annua la detrazioni d'imposta di € 103,29. (art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/92). La detrazione spettante deve essere applicata sull'imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, e va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica indipendentemente dalla percentuale di possesso. La detrazione va applicata all’ammontare dell’imposta dovuta per l’abitazione principale, qualora l'imposta risulti inferiore alla detrazione spettante, la parte di detrazione ancora disponibile può essere utilizzata solo per ridurre l’imposta dovuta per la pertinenza asservita. B) aliquota del 4 per mille: a favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili / inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge 27/12/1997 n° 449. L’agevolazione viene concessa previa comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione che dovrà essere presentata entro il termine della presentazione della dichiarazione ICI riferita all'anno in cui sono iniziati i lavori. C) aliquota ordinaria del sette per mille: applicabile a tutti gli immobili non ricompresi nei punti A) e B). (Per esempio: abitazioni non di residenza, uffici, negozi, opifici, terreni agricoli, aree fabbricabili, ecc.)
VERSAMENTI
Acconto: entro il
16 giugno 2010;
Il totale da versare (non i singoli importi) deve essere arrotondato all'euro, per difetto fino a 49 centesimi, per eccesso oltre i 49 cent. (es.: il totale da versare di € 115,49 si arrotonda a € 115,00 mentre € 115,50 si arrotonda a € 116,00). I VERSAMENTI POSSONO ESSERE EFFETTUATI SECONDO LE SEGUENTI MODALITA':1) Senza spese a carico del contribuente: Versamento tramite modello di pagamento unificato (modello F24): - Con modello cartaceo: presso gli sportelli bancari, postali e degli agenti della riscossione; - F24 telematico: tramite Internet direttamente al Sito Web del Ministero delle Finanze http://www.agenziaentrate.it
Codice Comune di Mondolfo:
F348
2) Con Spese a carico del contribuente: Versamento con bollettino di c/c postale direttamente intestato a: COMUNE DI MONDOLFO – I.C.I. SERVIZIO TESORERIA - c/c n° 20092862 IBAN: IT22E0760113300000020092862 - presso qualsiasi sportello postale;
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pagamento tramite Internet direttamente al Sito Web delle
DICHIARAZIONI L'art. 37, comma 53 del D.L. n° 223/2006 come modificato dalla Legge di conversione n° 248/2006 e poi dal comma 174 della Legge n° 296/2006 ha previsto che dall'anno 2007 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), di cui all'art. 10, comma 4 del D.Lgs. 504/92. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta e resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. n° 463/1997, concernente la disciplina del modello unico informatico (MUI). Gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, alla quale non siano seguiti ulteriori atti come sopra indicato, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ICI.
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