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Comune di Mondolfo
Provincia di Pesaro e Urbino
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informazioni ravvedimento imu

- Il contribuente prima che il Comune contesti l'omissione o l'irregolarità commessa, può SPONTANEAMENTE porvi rimedio pagando entro determinati termini: l'eventuale differenza d'imposta non versata, gli interessi legali e la sanzione ridotta, come disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 come modificato dal D.L. 185/2008, come più avanti indicato.
- Nessun ravvedimento è consentito se il Comune ha già iniziato la propria attività di accertamento o se sono superati i termini previsti per ravvedersi.
- Con ravvedimento operoso regolarmente eseguito, il Comune non potrà procedere ad accertamento nei confronti del contribuente, per quell'anno d'imposta e per le medesime violazioni ravvedute.

calcolo automatico ravvedimento operoso

Con lo stesso strumento messo a disposizione per il calcolo ordinario dell'IMU è possibile automaticamente calcolare le maggiorazioni dovute per i versamenti tardivi e/o insufficienti.

Il contribuente potrà quindi stampare il modello F24 predisposto dal servizio di calcolo automatico e comprensivo delle maggiorazioni dovute a titolo di ravvedimento operoso, e pagarlo presso gli sportelli bancari/postali. Restano comunque valide le modalità di pagamento via web come indicato nella nota informativa.

Accedi al servizio di calcolo automatico  ...

tipologia di omissioni e/o infrazioni ravvedibili

 

--- OMESSI O PARZIALI PAGAMENTI ---

  • Ravvedimento "sprint" con pagamento entro 15 giorni dalla scadenza:

- pagamento dell'imposta non versata

- pagamento degli interessi moratori al tasso legale

- pagamento della sanzione del 0,2 % per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno, da calcolarsi sull'imposta non versata


  • Ravvedimento "breve" con pagamento dal 15° al 30° giorno dalla scadenza:

- pagamento dell'imposta non versata

- pagamento degli interessi moratori al tasso legale

- pagamento della sanzione del 3,0 % (1/10 del 30%) da calcolarsi sull'imposta non versata


  • Ravvedimento "lungo" con pagamento entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU (entro il 30 giugno dell'anno successivo all'intervenuta variazione) se si è soggetti all'obbligo di denuncia, ovvero entro un anno dalla scadenza se si era soggetti al solo obbligo di versamento:

- pagamento dell'imposta non versata

- pagamento degli interessi moratori al tasso legale

- pagamento della sanzione del 3,75 % (1/8 del 30%) da calcolarsi sull'imposta non versata


Il modello di pagamento (modello di pagamento unificato F24) va compilato in tutte le sue parti con l'avvertenza di barrare l'apposita casellina "ravvedimento".

 

--- OMESSA DICHIARAZIONE ---

Termine di presentazione della dichiarazione: 30 giugno dell'anno successivo l'avvenuta variazione da dichiarare.

caso 1)
mancata presentazione della denuncia, incidente sul pagamento del tributo dovuto, con presentazione tardiva con ritardo non superiore a 90 giorni:

- pagamento dell'imposta non versata

- pagamento degli interessi moratori al tasso legale

- pagamento della sanzione del 10,00 % (1/10 del 100%) da calcolarsi sull'imposta non versata

caso 2)
mancata presentazione della denuncia, con pagamento del tributo correttamente eseguito, con presentazione tardiva con ritardo non superiore a 90 giorni:

- pagamento della sanzione di € 5,00 (10% del minimo edittale di € 51,00)

Il modello di pagamento (modello di pagamento unificato F24) va compilato in tutte le sue parti con l'avvertenza di barrare l'apposita casellina "ravvedimento".

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Ravvedimento IMU

tassi interesse legale

Decorrenza

     Tasso %

precedente

  5,00

16/12/1990

10,00

01/01/1997

  5,00

01/01/1999

  2,50

01/01/2001

  3,50

01/01/2002

  3,00

01/01/2004

  2,50

01/01/2008

  3,00

01/01/2010

  1,00

01/01/2011

  1,50

01/01/2012

  2,50

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