- Il contribuente prima che il Comune contesti l'omissione o l'irregolarità commessa, può SPONTANEAMENTE porvi rimedio pagando entro determinati termini: l'eventuale differenza d'imposta non versata, gli interessi legali e la sanzione ridotta, come disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 come modificato dal D.L. 185/2008, come più avanti indicato.
- Nessun ravvedimento è consentito se il Comune ha già iniziato la propria attività di accertamento o se sono superati i termini previsti per ravvedersi.
- Con ravvedimento operoso regolarmente eseguito, il Comune non potrà procedere ad accertamento nei confronti del contribuente, per quell'anno d'imposta e per le medesime violazioni ravvedute.
Con lo stesso strumento messo a disposizione per il calcolo ordinario dell'IMU è possibile automaticamente calcolare le maggiorazioni dovute per i versamenti tardivi e/o insufficienti.
Il contribuente potrà quindi stampare il modello F24 predisposto dal servizio di calcolo automatico e comprensivo delle maggiorazioni dovute a titolo di ravvedimento operoso, e pagarlo presso gli sportelli bancari/postali. Restano comunque valide le modalità di pagamento via web come indicato nella nota informativa.
--- OMESSI O PARZIALI PAGAMENTI ---
- pagamento dell'imposta non versata
- pagamento degli interessi moratori al tasso legale
- pagamento della sanzione del 0,2 % per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno, da calcolarsi sull'imposta non versata
- pagamento dell'imposta non versata
- pagamento degli interessi moratori al tasso legale
- pagamento della sanzione del 3,0 % (1/10 del 30%) da calcolarsi sull'imposta non versata
- pagamento dell'imposta non versata
- pagamento degli interessi moratori al tasso legale
- pagamento della sanzione del 3,75 % (1/8 del 30%) da calcolarsi sull'imposta non versata
Il modello di pagamento (modello di pagamento unificato F24) va compilato in tutte le sue parti con l'avvertenza di barrare l'apposita casellina "ravvedimento".
--- OMESSA DICHIARAZIONE ---
Termine di presentazione della dichiarazione: 30 giugno dell'anno successivo l'avvenuta variazione da dichiarare.
caso 1)
mancata presentazione della denuncia, incidente sul pagamento del tributo dovuto, con presentazione tardiva con ritardo non superiore a 90 giorni:
- pagamento dell'imposta non versata
- pagamento degli interessi moratori al tasso legale
- pagamento della sanzione del 10,00 % (1/10 del 100%) da calcolarsi sull'imposta non versata
caso 2)
mancata presentazione della denuncia, con pagamento del tributo correttamente eseguito, con presentazione tardiva con ritardo non superiore a 90 giorni:
- pagamento della sanzione di € 5,00 (10% del minimo edittale di € 51,00)
Il modello di pagamento (modello di pagamento unificato F24) va compilato in tutte le sue parti con l'avvertenza di barrare l'apposita casellina "ravvedimento".
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Decorrenza | Tasso % |
precedente | 5,00 |
16/12/1990 | 10,00 |
01/01/1997 | 5,00 |
01/01/1999 | 2,50 |
01/01/2001 | 3,50 |
01/01/2002 | 3,00 |
01/01/2004 | 2,50 |
01/01/2008 | 3,00 |
01/01/2010 | 1,00 |
01/01/2011 | 1,50 |
01/01/2012 | 2,50 |