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 Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)

 

 

Ravvedimento Operoso

Il contribuente prima che il Comune contesti l'omissione o l'irregolarità commessa, può SPONTANEAMENTE porvi rimedio pagando entro determinati termini: l'eventuale differenza d'imposta non versata, gli interessi legali e la sanzione ridotta come più avanti indicato, come disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 come modificato dal D.L. 185/2008.

Nessun ravvedimento è consentito se il Comune ha già iniziato la propria attività di accertamento o se sono superati i termini previsti per ravvedersi.

Con ravvedimento operoso regolarmente eseguito, il Comune non potrà procedere ad accertamento nei confronti del contribuente, per quell'anno d'imposta e per le medesime violazioni ravvedute.

Tipologie di omissioni e/o infrazioni:

- OMESSO VERSAMENTO 2010

- RETTIFICA DI INFEDELTA' OD OMISSIONI COMMESSE IN PRECEDENTI DICHIARAZIONI

- OMESSA DICHIARAZIONE ICI 2008

- TABELLA DEI TASSI DI INTERESSE LEGALE

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OMESSO VERSAMENTO 2010


Acconto in scadenza in data 16/06/2010
Saldo in scadenza in data 16/12/2010

entro 30 giorni dalla scadenza:

- pagamento dell'imposta non versata

- pagamento degli interessi moratori al tasso  legale

- pagamento della sanzione del 2,5 % (1/12 del 30%) da calcolarsi sull'imposta non versata

entro il termine di presentazione della dichiarazione ICI 2010 (30/09/2011) se si è soggetti all'obbligo di denuncia, ovvero entro un anno dall'omissione:

- pagamento dell'imposta non versata

- pagamento degli interessi moratori al tasso  legale

- pagamento della sanzione del 3 % (1/10 del 30%) da calcolarsi sull'imposta non versata

Il modello di pagamento (modello di pagamento unificato F24 oppure bollettino di c/c postale) va compilato in tutte le sue parti con l'avvertenza di barrare l'apposita casellina "ravvedimento".
Se il pagamento viene effettuato tramite bollettino di c/c postale, nel dettaglio degli importi relativi a "terreni agricoli", "aree fabbricabili", "abitazione principale", "altri fabbricati", devono essere indicati gli importi relativi alla sola imposta, mentre il totale del bollettino deve invece comprendere, oltre all'imposta, la sanzione ridotta e gli interessi.
Se il pagamento viene effettuato utilizzando il modello di pagamento unificato F24 vanno utilizzati gli appositi codici tributo relativi all'Imposta Comunale sugli Immobili, agli interessi ed alla sanzione.

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RETTIFICA DI INFEDELTA' OD OMISSIONI COMMESSE IN PRECEDENTI DICHIARAZIONI

Si può sanare quanto infedelmente denunciato con dichiarazione ICI regolarmente presentata anche in anni precedenti, in quanto visto il particolare sistema dichiarativo dell'Imposta Comunale una dichiarazione presentata ad esempio per l'anno 2002 alla quale non sono susseguite denunce di variazione è ripetuta a tutt'oggi compresa quindi l'omissione o l'errore in essa contenuta.

Va quindi presentata dichiarazione rettificativa, per sanare comunque esclusivamente l'anno 2008, entro il termine di presentazione della dichiarazione ICI 2009 (30/09/2010) - nelle annotazioni va indicato: "Ravvedimento operoso per infedele dichiarazione", va contestualmente eseguito:

- pagamento dell'imposta non versata (maggior debito d'imposta derivante dall'infedeltà)

- pagamento degli interessi moratori al tasso  legale

- pagamento della sanzione del 5 % (1/10 del 50%) da calcolarsi sull'imposta non versata

Il modello di pagamento (modello di pagamento unificato F24 oppure bollettino di c/c postale) va compilato in tutte le sue parti con l'avvertenza di barrare l'apposita casellina "ravvedimento".
Se il pagamento viene effettuato tramite bollettino di c/c postale, nel dettaglio degli importi relativi a "terreni agricoli", "aree fabbricabili", "abitazione principale", "altri fabbricati", devono essere indicati gli importi relativi alla sola imposta, mentre il totale del bollettino deve invece comprendere, oltre all'imposta, la sanzione ridotta e gli interessi.
Se il pagamento viene effettuato utilizzando il modello di pagamento unificato F24 vanno utilizzati gli appositi codici tributo relativi all'Imposta Comunale sugli Immobili, agli interessi ed alla sanzione.

 

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OMESSA DICHIARAZIONE ICI 2008

Si può sanare l'omessa presentazione della dichiarazione ICI entro 90 giorni dal termine naturale del 30/09/2009, quindi entro il 29/12/2009 presentando la dichiarazione ICI 2008 - nelle annotazioni va indicato: "Ravvedimento operoso per omessa dichiarazione", va contestualmente eseguito:

- pagamento dell' eventuale imposta non versata

- pagamento degli interessi moratori al tasso  legale (da calcolarsi sull'eventuale imposta non versata)

- pagamento della sanzione del 8,33 % (1/12 del 100%) da calcolarsi sull'eventuale imposta non versata con un minimo di Euro 4,00 (1/12 di 51,00) anche se non vi è differenza d'imposta da versare.

Il modello di pagamento (modello di pagamento unificato F24 oppure bollettino di c/c postale) va compilato in tutte le sue parti con l'avvertenza di barrare l'apposita casellina "ravvedimento".
Se il pagamento viene effettuato tramite bollettino di c/c postale, nel dettaglio degli importi relativi a "terreni agricoli", "aree fabbricabili", "abitazione principale", "altri fabbricati", devono essere indicati gli importi relativi alla sola imposta, mentre il totale del bollettino deve invece comprendere, oltre all'imposta, la sanzione ridotta e gli interessi.
Se il pagamento viene effettuato utilizzando il modello di pagamento unificato F24 vanno utilizzati gli appositi codici tributo relativi all'Imposta Comunale sugli Immobili, agli interessi ed alla sanzione

 

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TASSI DI INTERESSE LEGALE

Decorrenza

Tasso Percentuale
Fino al 15/12/1990   5,00
16/12/1990 10,00
01/01/1997   5,00
01/01/1999   2,50
01/01/2001   3,50
01/01/2002   3,00
01/01/2004   2,50
01/01/2008   3,00
01/01/2010   1,00

 

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